L'INGRESSO DI OPERATORI ED ASSOCIAZIONI
NEL MONDO DELLA SCUOLA
Mille difficolta' si presentano
spesso per un operatore che voglia prestare la propria opera di esperto
"esterno" didattico musicale all'interno di una scuola pubblica
(materna, elementare o media che sia). E nel caso di un Associazione
culturale che propone i propri progetti ad un direttore didattico le
difficolta' aumentano in maniera esponenziale. Ma questa difficolta'
nella quasi totalita' dei casi sono dovute all'insipienza e alla ignoranza
di alcuni direttori didattici in merito a tutte le conseguenze scaturite
dall'autonomia scolastica.
LA
SOSTANZA DELLE QUESTIONI
In generale nei rapporti con questa tipologia di dirigente che ha come
massima aspirazione che nulla cambi mai e tutto stia fermo per non incorrere
in potenziali errori o problemi, dobbiamo essere decisi. Devono essere
loro a citare, a proposito e con leggi alla mano, perché è
vietata una cosa. Non siamo noi a dover dimostrare che non lo è.
E come pretendere che per ogni strada venga affisso il cartello
accesso consentito oppure permesso di sosta e non divieto di sosta.
E ovvio che a fronte di questa mozione di principi dobbiamo essere
pronti a contrastare la situazione con cifre, riferimenti legislative,
precedenti ecc.
Di collaborazione nel mondo della Scuola con soggetti esterni si parla
già nella circolare 279/98 (trasmissione dei D. M. 251 e 252
/98 ) cioè nel primo programma sperimentale di attuazione
della legge
440/97 (Ampliamento dellofferta formativa). Infatti si enuncia
allart.1 Per le finalità di cui in premessa
è autorizzato in via transitoria un programma nazionale di sperimentazione
volto a consentire
lattivazione di iniziative sui seguenti
aspetti
..: comma f realizzazione di attività
organizzate in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni
per lintegrazione della scuola con il territorio
.
Anche se qui non ci si riferisce solo a corsi per gli studenti ma anche
a iniziative volte ad utenza esterna o mista. Allart.2 comma
7 si trova Le sperimentazioni di cui al presente decreto
non
sono soggette ad autorizzazione
. CIOÈ,
CON RIFERIMENTO ALLA PRIMA FASE DI ATTUAZIONE ED IN ATTESA DEI REGOLAMENTI
SI STABILISCE GIÀ CHE CI DEVE ESSERE COLLABORAZIONE TRA SCUOLA
E ORGANISMI DEL TERRITORIO, E CHE LISTITUZIONE SCOLASTICA HA AUTONOMIA
NELLE DECISIONI.
Dal sito del Ministero: Lautonomia scolastica colloca
i programmi scolastici in modo nuovo
. I contenuti indicati nei
programmi ministeriali quindi coincidono con quelli "irrinunciabili"
metre
i percorsi di studio sono concretamente costruiti dalla singola istituzione
scolastica
sia per le singole discipline sia per le aeree di intersezione
tra queste. Ciò pone i docenti nella condizione di ideare e pianificare
interi curricoli flessibili
CIOÈ LA SCUOLA NELLE SUE ARTICOLAZIONI,
DIREZIONE - COLLEGIO DOCENTI ECC. È LIBERA DI DECIDERE COSA E
COME FARLO RISPETTANDO OVVIAMENTE ALCUNI PARAMETRI DI BASE.
Il
DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle istituzioni scolastiche)
all'art. 1 "Le istituzioni scolastiche sono espressioni
di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione
dell'offerta formativa ..."; sempre nello stesso articolo al
comma 2 " L'autonomia delle istituzioni scolastiche è
garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale
e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi
di educazione..... adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle
famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al
fine di garantire loro il successo formativo...".
CIOE E LA DECISIONE AUTONOMA DELLISTITUZIONE
SCOLASTICA CALIBRATA SULLE ESIGENZE DELLUTENZA E SULLA REALTALOCALE
AD ESSERE IL FULCRO DEL CONCETTO DI AUTONOMIA SCOLASTICA. APPIGLIARSI
A GENERICI REGOLAMENTI CONTRASTA CON IL PRINCIPIO FONDANTE QUINDI DI
TUTTI CAMBIAMENTI DELLA SCUOLA DELLULTIMO DECENNIO: LANALISI
DELLA REALTA LA FLESSIBILITA DEGLI INTERVENTI PER ADEGUARE
LA SCUOLA ALLA CRESCITA ED ALLA FORMAZIONE DEGLI ALUNNI.
All' art.4 comma 2 " Nell'esercizio dell'autonomia didattica
le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello
svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento deglui alunni.
A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme
di flessibilità che ritengono opportune..."
Art.8 (definizione dei curricoli) comma 2 "Le istituzioni
scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo
obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma
1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata
che comprende le discipline e le attività da essa liberamente
scelte."
All'art.6 "Le istituzioni scolastiche... esercitano l'autonomia
di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze
del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali....."
Art. 7 comma 8" Le scuole.... possono stipulare convenzioni
con università statatli o private, ovvero con istituzioni enti
associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il
loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi".
Art. 9 (ampliamento dell'offerta formativa) comma 1 "Le
istituzioni scolastiche.....realizzano ampliamenti dell'offerta formativa
che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico delle realtà locali......(e comma 3)
possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati ...anche
per la realizzazione di progetti specifici".
QUINDI NELLE BASI DEL REGOLAMENTO SI SPECIFICA
CHE LE SCUOLE HANNO QUESTO PIENO MANDATO E POSSIBILITA.
Ma anche dove si regola la vita amministrativa e burocratica non si
prescinde da questi e dagli alitri contenuti fondanti. Andiamo infatti
al Decreto
Interministeriale n°44/2001 - Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativa - contabile delle istituzioni
scolastiche. Art. 1 (Finalità e principi) comma 2
"Le risorse assegnate dallo Stato...sono utilizzate...senza
altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento
delle attività di istruzione....ed organizzate nel Piano dell'Offerta
Formativa..". Art. 31 (capacità negoziale (delle
scuole nda)) comma 1 " Le istituzioni scolastiche ...per
il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno
piena autonomia negoziale...." comma2 "Possono
stipulare convenzioni e contratti..." CIOE
ANCHE IN AMBITO STRETTAMENTE AMMINISTRATIVO SI RIBADISCE LA PIENA AUTONOMIA
DI DECISIONE E LIBERTA DELLISTITUZIONI SCOLASTICA CHE HA,
NEI LIMITI DEI CODICI CIVILE E PENALE, QUASI UNO JUS PRIMAE NOCTIS
(oddio
come si scrive
?)
E' vero altresì che si pongono alcuni paletti, ma gli stessi
forniscono le possibilità per uscire da situazioni problematiche:
al comma 4 si dice "E' fatto divieto alle istituzioni
scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attivtà
che rientrano nelle normali funzioni o mansioni del personale in servizio
nella scuola, fatto salvio quanto previsto dall'articolo33 comma2 lettera
g e dall'articolo 40" ma qui si intende proteggere giustamente
il personale docente e non dell'Istituto da intrusioni nepotistiche
di esterni e dalla assunzione di estranei, ma già le stesse eccezzioni
citate ci dicono infatti che (art. 33 comma 2 lettera g) "Il
Consiglio d'Istituto delibera in ordine alla partecipazione della scuola
ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università,
soggetti pubblici o privati" ed inoltre (art. 40 comma 1)"
La scuola può (non 'deve' nda) stipulare contratti
di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formative,
nonchè la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione".
Non solo all'art.32 comma 4 " Nel caso non siano reperibili
tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali ....il
dirigente, nei limiti della spesa del relativo progetto e sulla base
dei criteri di cui all'articolo 33 comma2 lettera g (sempre quello
di prima nda), può avvalersi dell'opera di esperti esterni".
Infine all'art.56 (progetti integrati di istruzione e formazione)
comma 1 " Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione
e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative
pubbliche e private....le istituzioni scolastiche possono....b. stipulare
intese contrattuali cona associazioni e privati; "
QUINDI SI RITORNA A STABILIRE CHE IL CONSIGLIO
D'ISTITUTO HA PIENA DI FACOLTÀ DI CHIAMARE STRUTTURE PRIVATE
PER MIGLIORARE IL SERVIZIO FORNITO ALLUTENZA ! E QUI STIAMO PARLANDO
DI INTERVENTO DIRETTO DELLISTITUZIONE, NEMMENO DI UNA COSA SEMPLICE
QUALE LA SOLA AUTORIZZAZIONE A CORSI FINANZIATI DALUTENZA STESSA.
ALCUNI PICCOLI PRECEDENTI
Il Comune di Roma, ad esempio con proprio regolamento della
scuola dell'infanzia attualmente in vigore ed approvato con delibera
261 del 17/12/1996 all' art. 13 "Consiglio di Scuola"
afferma "... Il Consiglio di Scuola svolge i seguenti compiti:
...... propone, con il parere favorevole dell'Assemblea dei genitori
e del Collegio dei docenti, l'introduzione di attività a carattere
educativo e formativo a conduzione esterna, purchè compatibili
con la scuola dell'infanzia...."
QUINDI NEL REGOLAMENTO ATTUALMENTE IN VIGORE DELLA
CAPITALE D'ITALIA SI ESPLICITA CHE È POSSIBILE L'INTERVENTO ESTERNO,
NON SPECIFICA CHE QUESTO DEBBA COINVOLGERE SINGOLI INDIVIDUI.
A me sembra strano che questo possa essere in contraddizione con una
legge dello Stato. A rafforzare la nostra tesi appare per esempio la
determinazione dirigenziale 369 del 15/11/2000 dell'Ufficio pedagogico
della II Circoscrizione del Comune di Roma che visto anche lo
Statuto del Comune approvato con delibera 122 del 17/07/2000 sostiene:
"Determina di approvare ...il progetto di sperimentazione didattica....richiesto
dalla Scuola dell'Infanzia .(materna nda)... Per lo svolgimento
delle attività di laboratorio.....la Scuola potrà avvalersi
della collaborazione esterna della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia
nella persona di.... La responsabilità della vigilanza sugli
alunni rimane affidata alle singole insegnanti di sezione, le quali
dovranno essere sempre presenti durante lo svolgimento delle attività...".
QUINDI LA DETERMINAZIONE DICE CHE LA SPERIMENTAZIONE
È AFFIDATA AD UNA ASSOCIAZIONE, E CHE DOVENDO ESSERE SEMPRE PRESENTI
LE INSEGNANTI IL LABORATORIO SI SVOLGE IN ORARIO CURRICULARE! O ANCHE
QUI STAREMMO FUORI DALLA LEGGE ?
Il Provveditore agli Studi di Roma nelle circolari
61083 del 30/09/99 e 40561 del 16 luglio 2001 inviate per l'inizio
dell'anno scolastico ai fini di uno sviluppo della scuola dell'Autonomia,
allega una serie progetti proposti dall'Ufficio Scolastico Provinciale,
una serie di proposte di iniziative (allegati A e C) sostiene "...
nel quadro del processo di Autonomia e della realizzazione di un sistema
formativo integrato, ...questo Ufficio (Studi e programmazione nda)
pone all'attenzione... un insieme di attività, di intese e
di percorsi formativi concertati con Enti e Associazioni..."
(seguono i progetti anche con le parti che specificano, per esempio
i costi a carico dei genitori!!).
QUINDI SI PARLA DI ENTI E ASSOCIAZIONI CHE COLLABORANO
CON LE SCUOLE, E SI PARLA, SEPPUR INDIRETTAMENTE DI ATTIVITÀ
A PAGAMENTO.
ESEMPI DI OSTACOLI ED ALCUNE POSSIBILI RISPOSTE
(tutto tratto dal vero da una lettera del 26 Novembre 2001 di una dirigente
scolastica di una scuola materna della provincia di Roma)
1 - " l'attività
del laboratorio di musica può essere svolto a titolo oneroso
in orario extra scolastico, non potendosi configurare una qualche compatibilità
con l'attività dei docenti contrattualmente definita".
traduzione non potete fare musica in orario scolastico
perchè all'interno dell'orario curriculare devono farla i docenti
della Scuola.
obiezione: in quale legge o circolare è scritto che l'attività
del laboratorio di musica a titolo oneroso (oltretutto onerosi per chi?
Chi paga, e se pagano i genitori ?) è specificato debba essere
in orario extra scolastico? E' per quale motivo, o dove è scritto
che non è compatibile con l'attività dei docenti ? Vedremo
che la risposta è: da nessuna parte.
2- "
Inoltre il D. M. (in realtà
il decreto in questione è interministeriale nda) 44 del
01/02/2001 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle Istituzioni scolastiche, nell'art. 40 disciplina le
prestazioni d'opera con esperti esterni prevedendo per essi....la stipula
di contratti secondo i criteri e le procedure...."
traduzione: Se proprio devo chiamare qualcuno chiamo il singolo operatore
e non una associazione.
obiezione: I regolamenti prevedono la possibilità di articolare
gli interventi in questa maniera, non l'obbligo e anzi prevedono anche
l'intervento di organismi privati.
Vi risparmio la parte nella quale afferma simpaticamente che il laboratorio
però si può fare se è gratuito all'interno dell'orario
curriculare di "educazione musicale"
Nella seconda missiva la pur sempre "precisa" funzionaria
comunica:
3- "In particolare il Regolamento sui curricoli,
approvato con DPR 275/99, per le scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresa la scuola materna, impone il rispetto sia dei programmi di
insegnamento sia dell'orario di funzionamento".
senza traduzione
obiezione: i programmi di insegnamento ed il loro orario è
la scuola a deciderli e quindi li può articolare come crede.
In ogni caso che c'entra ? Vogliamo pure aggiungere che le tavole di
Mosè contemplavano al settimo comandamento "Non desiderare
la donna d'altri". Il grado di attinenza con la questione in oggetto
è simile.
4- " Lo stesso regolamento, a cui obbligatoriamente
si devono uniformare gli organi collegiali della scuola, nell'art. 1
impone che per introdurre nuove discipline, debbono utilizzarsi soltanto
docenti in servizio nell'istituto, anche in attuazione dell'organico
funzionale. Le attività promosse dal Vostro XXXXXXXXX possono
essere pertanto comprese in offerte aggiuntive, da svolgersi in orario
extra scolastico e con la volontaria e libera partecipazione delle famiglie
soggette a contribuzione. "
traduzione: per fare nuove cose devo coi,nvolgere
per forza gli insegnanti che ho, e che per le cose straordianrie c'è
l'orario pomeridiano e pagano eventualmente i genitori.
obiezione: la dirigente cita a completo sproposito l'art.1 che
non parla assolutamente dell'argomento; è semplicemente falso
inoltre che l'introduzione di nuove discipline sia affidata ai docenti
in servizio secondo il regolamento. Vedremo cosa dice l'art.31 in tal
proposito. La sig.ra in questione confonde "patate con cipolle"
mettendo insieme piani ed aspetti che non c'entrano assolutamente gli
uni con gli altri.. Se pagano i genitori all'Associazione cosa c'entra
la gestione amministrativa-contabile delle risorse da parte dell'istituzione
scolastica? Che "c'azzecca"? (parafrasando Di Pietro).
5- " A tal proposito, va precisato comunque
che anche per le attività extrascolastiche svolte "a pagamento"
a favore degli alunni, le procedure sono ben definite dal nuovo regolamento
amministrativo contabile, approvato con D. M. 44/01, che prevede in
questi casi la stipula, con gli esperti di contratti di prestazione
d'opera."
senza traduzione
obiezione: il Decreto Interministeriale non specifica mai "orario
extra scolastico" o no e attività "a pagamento".
Tutti questi regolamenti ecc. che poi approfondiremo prevedono la "possibilità
"non 'l'obbligo' per la scuola di stipulare contratti individuali
Supponiamo che i genitori decidano di comprare una particolare merendina
Barilla ai figli con i loro soldi: la scuola lo dovrebbe proibire perchè
il regolamento prevede di stipulare un contratto con Pietro Barilla
in persona ?
|