di Francesco Galtieri


L'INGRESSO DI OPERATORI ED ASSOCIAZIONI NEL MONDO DELLA SCUOLA

Mille difficolta' si presentano spesso per un operatore che voglia prestare la propria opera di esperto "esterno" didattico musicale all'interno di una scuola pubblica (materna, elementare o media che sia). E nel caso di un Associazione culturale che propone i propri progetti ad un direttore didattico le difficolta' aumentano in maniera esponenziale. Ma questa difficolta' nella quasi totalita' dei casi sono dovute all'insipienza e alla ignoranza di alcuni direttori didattici in merito a tutte le conseguenze scaturite dall'autonomia scolastica.

LA SOSTANZA DELLE QUESTIONI


In generale nei rapporti con questa tipologia di dirigente che ha come massima aspirazione che nulla cambi mai e tutto stia fermo per non incorrere in potenziali errori o problemi, dobbiamo essere decisi. Devono essere loro a citare, a proposito e con leggi alla mano, perché è vietata una cosa. Non siamo noi a dover dimostrare che non lo è. E’ come pretendere che per ogni strada venga affisso il cartello accesso consentito oppure permesso di sosta e non divieto di sosta. E’ ovvio che a fronte di questa mozione di principi dobbiamo essere pronti a contrastare la situazione con cifre, riferimenti legislative, precedenti ecc.
Di collaborazione nel mondo della Scuola con soggetti esterni si parla già nella circolare 279/98 (trasmissione dei D. M. 251 e 252 /98 ) cioè nel primo programma sperimentale di attuazione della legge 440/97 (Ampliamento dell’offerta formativa). Infatti si enuncia all’art.1 “Per le finalità di cui in premessa è autorizzato in via transitoria un programma nazionale di sperimentazione volto a consentire … l’attivazione di iniziative sui seguenti aspetti…..: comma f realizzazione di attività organizzate in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per l’integrazione della scuola con il territorio…”. Anche se qui non ci si riferisce solo a corsi per gli studenti ma anche a iniziative volte ad utenza esterna o mista. All’art.2 comma 7 si trova “Le sperimentazioni di cui al presente decreto…non sono soggette ad autorizzazione ….” CIOÈ, CON RIFERIMENTO ALLA PRIMA FASE DI ATTUAZIONE ED IN ATTESA DEI REGOLAMENTI SI STABILISCE GIÀ CHE CI DEVE ESSERE COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E ORGANISMI DEL TERRITORIO, E CHE L’ISTITUZIONE SCOLASTICA HA AUTONOMIA NELLE DECISIONI.
Dal sito del Ministero: “ L’autonomia scolastica colloca i programmi scolastici in modo nuovo…. I contenuti indicati nei programmi ministeriali quindi coincidono con quelli "irrinunciabili"…metre i percorsi di studio sono concretamente costruiti dalla singola istituzione scolastica…sia per le singole discipline sia per le aeree di intersezione tra queste. Ciò pone i docenti nella condizione di ideare e pianificare interi curricoli flessibili…
CIOÈ LA SCUOLA NELLE SUE ARTICOLAZIONI, DIREZIONE - COLLEGIO DOCENTI ECC. È LIBERA DI DECIDERE COSA E COME FARLO RISPETTANDO OVVIAMENTE ALCUNI PARAMETRI DI BASE.


Il DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle istituzioni scolastiche) all'art. 1 "Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa ..."; sempre nello stesso articolo al comma 2 " L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione..... adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo...".
CIOE’ E’ LA DECISIONE AUTONOMA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA CALIBRATA SULLE ESIGENZE DELL’UTENZA E SULLA REALTA’LOCALE AD ESSERE IL FULCRO DEL CONCETTO DI AUTONOMIA SCOLASTICA. APPIGLIARSI A GENERICI REGOLAMENTI CONTRASTA CON IL PRINCIPIO FONDANTE QUINDI DI TUTTI CAMBIAMENTI DELLA SCUOLA DELL’ULTIMO DECENNIO: L’ANALISI DELLA REALTA’ LA FLESSIBILITA’ DEGLI INTERVENTI PER ADEGUARE LA SCUOLA ALLA CRESCITA ED ALLA FORMAZIONE DEGLI ALUNNI.
All' art.4 comma 2 " Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento deglui alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune..."
Art.8 (definizione dei curricoli) comma 2 "Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da essa liberamente scelte."
All'art.6 "Le istituzioni scolastiche... esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali....."
Art. 7 comma 8" Le scuole.... possono stipulare convenzioni con università statatli o private, ovvero con istituzioni enti associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi".
Art. 9 (ampliamento dell'offerta formativa) comma 1 "Le istituzioni scolastiche.....realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali......(e comma 3) possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati ...anche per la realizzazione di progetti specifici".
QUINDI NELLE BASI DEL REGOLAMENTO SI SPECIFICA CHE LE SCUOLE HANNO QUESTO PIENO MANDATO E POSSIBILITA’.
Ma anche dove si regola la vita amministrativa e burocratica non si prescinde da questi e dagli alitri contenuti fondanti. Andiamo infatti al Decreto Interministeriale n°44/2001 - Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche. Art. 1 (Finalità e principi) comma 2 "Le risorse assegnate dallo Stato...sono utilizzate...senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione....ed organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa..". Art. 31 (capacità negoziale (delle scuole nda)) comma 1 " Le istituzioni scolastiche ...per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale...." comma2 "Possono stipulare convenzioni e contratti..." CIOE’ ANCHE IN AMBITO STRETTAMENTE AMMINISTRATIVO SI RIBADISCE LA PIENA AUTONOMIA DI DECISIONE E LIBERTA’ DELL’ISTITUZIONI SCOLASTICA CHE HA, NEI LIMITI DEI CODICI CIVILE E PENALE, QUASI UNO “JUS PRIMAE NOCTIS” (oddio come si scrive…?)
E' vero altresì che si pongono alcuni paletti, ma gli stessi forniscono le possibilità per uscire da situazioni problematiche: al comma 4 si dice "E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attivtà che rientrano nelle normali funzioni o mansioni del personale in servizio nella scuola, fatto salvio quanto previsto dall'articolo33 comma2 lettera g e dall'articolo 40" ma qui si intende proteggere giustamente il personale docente e non dell'Istituto da intrusioni nepotistiche di esterni e dalla assunzione di estranei, ma già le stesse eccezzioni citate ci dicono infatti che (art. 33 comma 2 lettera g) "Il Consiglio d'Istituto delibera in ordine alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati" ed inoltre (art. 40 comma 1)" La scuola può (non 'deve' nda) stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formative, nonchè la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione".
Non solo all'art.32 comma 4 " Nel caso non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali ....il dirigente, nei limiti della spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 33 comma2 lettera g (sempre quello di prima nda), può avvalersi dell'opera di esperti esterni".
Infine all'art.56 (progetti integrati di istruzione e formazione) comma 1 " Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private....le istituzioni scolastiche possono....b. stipulare intese contrattuali cona associazioni e privati; "
QUINDI SI RITORNA A STABILIRE CHE IL CONSIGLIO D'ISTITUTO HA PIENA DI FACOLTÀ DI CHIAMARE STRUTTURE PRIVATE PER MIGLIORARE IL SERVIZIO FORNITO ALL’UTENZA ! E QUI STIAMO PARLANDO DI INTERVENTO DIRETTO DELL’ISTITUZIONE, NEMMENO DI UNA COSA SEMPLICE QUALE LA SOLA AUTORIZZAZIONE A CORSI FINANZIATI DAL’UTENZA STESSA.


ALCUNI PICCOLI PRECEDENTI


Il Comune di Roma, ad esempio con proprio regolamento della scuola dell'infanzia attualmente in vigore ed approvato con delibera 261 del 17/12/1996 all' art. 13 "Consiglio di Scuola" afferma "... Il Consiglio di Scuola svolge i seguenti compiti: ...... propone, con il parere favorevole dell'Assemblea dei genitori e del Collegio dei docenti, l'introduzione di attività a carattere educativo e formativo a conduzione esterna, purchè compatibili con la scuola dell'infanzia...."
QUINDI NEL REGOLAMENTO ATTUALMENTE IN VIGORE DELLA CAPITALE D'ITALIA SI ESPLICITA CHE È POSSIBILE L'INTERVENTO ESTERNO, NON SPECIFICA CHE QUESTO DEBBA COINVOLGERE SINGOLI INDIVIDUI.
A me sembra strano che questo possa essere in contraddizione con una legge dello Stato. A rafforzare la nostra tesi appare per esempio la determinazione dirigenziale 369 del 15/11/2000 dell'Ufficio pedagogico della II Circoscrizione del Comune di Roma che visto anche lo Statuto del Comune approvato con delibera 122 del 17/07/2000 sostiene: "Determina di approvare ...il progetto di sperimentazione didattica....richiesto dalla Scuola dell'Infanzia .(materna nda)... Per lo svolgimento delle attività di laboratorio.....la Scuola potrà avvalersi della collaborazione esterna della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia nella persona di.... La responsabilità della vigilanza sugli alunni rimane affidata alle singole insegnanti di sezione, le quali dovranno essere sempre presenti durante lo svolgimento delle attività...". QUINDI LA DETERMINAZIONE DICE CHE LA SPERIMENTAZIONE È AFFIDATA AD UNA ASSOCIAZIONE, E CHE DOVENDO ESSERE SEMPRE PRESENTI LE INSEGNANTI IL LABORATORIO SI SVOLGE IN ORARIO CURRICULARE! O ANCHE QUI STAREMMO FUORI DALLA LEGGE ?
Il Provveditore agli Studi di Roma nelle circolari 61083 del 30/09/99 e 40561 del 16 luglio 2001 inviate per l'inizio dell'anno scolastico ai fini di uno sviluppo della scuola dell'Autonomia, allega una serie progetti proposti dall'Ufficio Scolastico Provinciale, una serie di proposte di iniziative (allegati A e C) sostiene "... nel quadro del processo di Autonomia e della realizzazione di un sistema formativo integrato, ...questo Ufficio (Studi e programmazione nda) pone all'attenzione... un insieme di attività, di intese e di percorsi formativi concertati con Enti e Associazioni..." (seguono i progetti anche con le parti che specificano, per esempio i costi a carico dei genitori!!).
QUINDI SI PARLA DI ENTI E ASSOCIAZIONI CHE COLLABORANO CON LE SCUOLE, E SI PARLA, SEPPUR INDIRETTAMENTE DI ATTIVITÀ A PAGAMENTO.


ESEMPI DI OSTACOLI ED ALCUNE POSSIBILI RISPOSTE


(tutto tratto dal vero da una lettera del 26 Novembre 2001 di una dirigente scolastica di una scuola materna della provincia di Roma)


1 - " l'attività del laboratorio di musica può essere svolto a titolo oneroso in orario extra scolastico, non potendosi configurare una qualche compatibilità con l'attività dei docenti contrattualmente definita".
traduzione non potete fare musica in orario scolastico perchè all'interno dell'orario curriculare devono farla i docenti della Scuola.
obiezione: in quale legge o circolare è scritto che l'attività del laboratorio di musica a titolo oneroso (oltretutto onerosi per chi? Chi paga, e se pagano i genitori ?) è specificato debba essere in orario extra scolastico? E' per quale motivo, o dove è scritto che non è compatibile con l'attività dei docenti ? Vedremo che la risposta è: “ da nessuna parte”.

2- " Inoltre il D. M. (in realtà il decreto in questione è interministeriale nda) 44 del 01/02/2001 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, nell'art. 40 disciplina le prestazioni d'opera con esperti esterni prevedendo per essi....la stipula di contratti secondo i criteri e le procedure...." traduzione: Se proprio devo chiamare qualcuno chiamo il singolo operatore e non una associazione.
obiezione: I regolamenti prevedono la possibilità di articolare gli interventi in questa maniera, non l'obbligo e anzi prevedono anche l'intervento di organismi privati.
Vi risparmio la parte nella quale afferma simpaticamente che il laboratorio però si può fare se è gratuito all'interno dell'orario curriculare di "educazione musicale"


Nella seconda missiva la pur sempre "precisa" funzionaria comunica:
3- "In particolare il Regolamento sui curricoli, approvato con DPR 275/99, per le scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola materna, impone il rispetto sia dei programmi di insegnamento sia dell'orario di funzionamento".
senza traduzione
obiezione: i programmi di insegnamento ed il loro orario è la scuola a deciderli e quindi li può articolare come crede. In ogni caso che c'entra ? Vogliamo pure aggiungere che le tavole di Mosè contemplavano al settimo comandamento "Non desiderare la donna d'altri". Il grado di attinenza con la questione in oggetto è simile.


4- " Lo stesso regolamento, a cui obbligatoriamente si devono uniformare gli organi collegiali della scuola, nell'art. 1 impone che per introdurre nuove discipline, debbono utilizzarsi soltanto docenti in servizio nell'istituto, anche in attuazione dell'organico funzionale. Le attività promosse dal Vostro XXXXXXXXX possono essere pertanto comprese in offerte aggiuntive, da svolgersi in orario extra scolastico e con la volontaria e libera partecipazione delle famiglie soggette a contribuzione. "
traduzione: per fare nuove cose devo coi,nvolgere per forza gli insegnanti che ho, e che per le cose straordianrie c'è l'orario pomeridiano e pagano eventualmente i genitori.
obiezione: la dirigente cita a completo sproposito l'art.1 che non parla assolutamente dell'argomento; è semplicemente falso inoltre che l'introduzione di nuove discipline sia affidata ai docenti in servizio secondo il regolamento. Vedremo cosa dice l'art.31 in tal proposito. La sig.ra in questione confonde "patate con cipolle" mettendo insieme piani ed aspetti che non c'entrano assolutamente gli uni con gli altri.. Se pagano i genitori all'Associazione cosa c'entra la gestione amministrativa-contabile delle risorse da parte dell'istituzione scolastica? Che "c'azzecca"? (parafrasando Di Pietro).


5- " A tal proposito, va precisato comunque che anche per le attività extrascolastiche svolte "a pagamento" a favore degli alunni, le procedure sono ben definite dal nuovo regolamento amministrativo contabile, approvato con D. M. 44/01, che prevede in questi casi la stipula, con gli esperti di contratti di prestazione d'opera."
senza traduzione
obiezione: il Decreto Interministeriale non specifica mai "orario extra scolastico" o no e attività "a pagamento". Tutti questi regolamenti ecc. che poi approfondiremo prevedono la "possibilità "non 'l'obbligo' per la scuola di stipulare contratti individuali Supponiamo che i genitori decidano di comprare una particolare merendina Barilla ai figli con i loro soldi: la scuola lo dovrebbe proibire perchè il regolamento prevede di stipulare un contratto con Pietro Barilla in persona ?